Pillole di Logistica #4: Ecco come cambia il contratto di spedizione nel Codice Civile – Tutti gli articoli coinvolti

Il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modifiche nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha apportato alcune modifiche sostanziali in materia di trasporto e spedizione al nostro Codice Civile.

Di seguito, le principali novità introdotte dalla Riforma:

  • 1737

Il nuovo testo introduce la possibilità del rapporto diretto tra il mandante e lo spedizioniere che, se dotato di poteri di rappresentanza, agisce in nome e per conto del cliente.

  • 1739

Di molto snellito, il presente articolo definisce che lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione della merce spedita, tranne che su esplicita richiesta del cliente.

  • 1741

Nel caso in cui lo spedizioniere agisca in qualità di spedizioniere-vettore, la sua responsabilità è disciplinata dall’art. 1696 c.c.

  • 1696

Viene introdotta la novità del limite risarcitorio per il trasporto multimodale a 1 euro per chilogrammo di peso lordo per i trasporti nazionali e a 3 euro per chilogrammo di peso lordo per i trasporti internazionali.

  • 2761

Importante novità per quanto riguarda il diritto di ritenzione delle merci, nell’ambito di un contratto quadro per prestazioni periodiche o continuative. Lo spedizioniere, infatti, potrà trattenere le merci, anche se relative ad una spedizione diversa rispetto a quella per cui è sorto il credito.

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