Pillole di Logistica #4: Ecco come cambia il contratto di spedizione nel Codice Civile – Tutti gli articoli coinvolti
Il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modifiche nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha apportato alcune modifiche sostanziali in materia di trasporto e spedizione al nostro Codice Civile.
Di seguito, le principali novità introdotte dalla Riforma:
- 1737
Il nuovo testo introduce la possibilità del rapporto diretto tra il mandante e lo spedizioniere che, se dotato di poteri di rappresentanza, agisce in nome e per conto del cliente.
- 1739
Di molto snellito, il presente articolo definisce che lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione della merce spedita, tranne che su esplicita richiesta del cliente.
- 1741
Nel caso in cui lo spedizioniere agisca in qualità di spedizioniere-vettore, la sua responsabilità è disciplinata dall’art. 1696 c.c.
- 1696
Viene introdotta la novità del limite risarcitorio per il trasporto multimodale a 1 euro per chilogrammo di peso lordo per i trasporti nazionali e a 3 euro per chilogrammo di peso lordo per i trasporti internazionali.
- 2761
Importante novità per quanto riguarda il diritto di ritenzione delle merci, nell’ambito di un contratto quadro per prestazioni periodiche o continuative. Lo spedizioniere, infatti, potrà trattenere le merci, anche se relative ad una spedizione diversa rispetto a quella per cui è sorto il credito.